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romano
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« il: Maggio 25, 2008, 01:54:40 » |
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[b]La Mobilità[/b]
(fonte [url=http://www.comune.torino.it/lavoro/approfondimenti/mobilita.htm]http://www.comune.torino.it/lavoro/approfondimenti/mobilita.htm[/url])
Che cos'è È un sistema di tutele per i lavoratori licenziati a seguito di crisi o ristrutturazioni aziendali. Consistono in misure di sostegno al reddito, azioni per favorire la ricollocazione dei lavoratori ed incentivi all'azienda che intende assumerli. Si usa distinguere tra mobilità "giuridica" che prevede l'iscrizione alle liste di mobilità senza indennità e mobilità "indennizzata" che prevede anche erogazioni in denaro a favore dei lavoratori.
A chi è rivolta Si parla di mobilità nei casi di licenziamenti collettivi di lavoratori di imprese con oltre 15 dipendenti. Sono esclusi i lavoratori impegnati in attività stagionali, saltuarie o a tempo determinato. Sono anche esclusi i dirigenti. I lavoratori licenziati da aziende con meno di 15 dipendenti non hanno diritto all'indennità di mobilità ma possono ugualmente iscriversi nelle liste di mobilità per avere maggiori possibilità di essere riassunti. La Finanziaria 2005 ha fissato in 45 milioni di Euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005 la misura delle risorse destinate ad assicurare i benefici contributivi alle aziende che assumono i lavoratori in questione.
Liste di mobilità I lavoratori in mobilità sono collocati in apposite liste presso i Centri per l'Impiego. I nominativi dei lavoratori licenziati da imprese non edili con oltre 15 dipendenti o imprese commerciali con oltre 50 dipendenti, al termine della procedura per la mobilità vengono comunicati direttamente dall'azienda. I lavoratori licenziati per giustificato motivo da aziende con meno di 15 dipendenti o comunque non tenute al rispetto delle procedure della mobilità possono presentare richiesta di iscrizione alle liste di mobilità al Centro per l'Impiego territorialmente competente entro 60 giorni dalla data di licenziamento, ovvero dalla data di comunicazione dei motivi ove non contestuale. La Legge Finanziaria 2005 aveva bloccato questa possibilità ma i Centri per l'Impiego hanno continuato ad accogliere le domande in via cautelativa. Con la Legge n. 26/05 del 3 marzo 2005 è stata ripristinata fino al 31/12/05 la possibilità di iscriversi nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati da aziende con meno di 15 dipendenti. Pertanto i lavoratori che sono stati licenziati dopo il 30/12/04 e per tutto il 2005 possono iscriversi nelle liste di mobilità dei Centri per l'Impiego.
Indennità di mobilità Spetta ai lavoratori delle imprese ammesse alla Cassa Integrazione Straordinaria, con un'anzianità di almeno 12 mesi di cui 6 di effettivo lavoro. Occorre presentare domanda al Centro per l'Impiego, indirizzata all'INPS, entro 68 giorni dal licenziamento.
La durata massima è stabilita in:
* 12 mesi fino ai 40 anni non compiuti; * 24 mesi fino ai 50 anni non compiuti; * 36 mesi oltre i 50 anni.
L'indennità viene pagata direttamente dall'INPS ed è pari al 100% della Cassa Integrazione per i primi 12 mesi e all'80% per i periodi successivi.
Ricollocazione al lavoro La legge prevede misure per la ricollocazione dei lavoratori in mobilità, che valgono per tutti indipendentemente dal loro diritto all'indennità:
* la precedenza in caso di assunzioni da parte dell'azienda di provenienza, entro i primi 6 mesi dal licenziamento; * una riduzione per i primi 18 mesi dei contributi a carico del datore di lavoro in misura pari a quella per gli apprendisti. A chi assume un lavoratore a tempo pieno e indeterminato in mobilità indennizzata spetta anche un contributo mensile pari al 50% dell'indennità percepita dal lavoratore per un periodo massimo di: o 12 mesi se il lavoratore ha meno di 50 anni; o 24 mesi se il lavoratore ha più di 50 anni.
La Provincia ed il Comune di Torino hanno organizzato servizi di sostegno ai lavoratori in mobilità che intendono ricollocarsi al lavoro.
Notizie utili
* I periodi di indennità sono utili ai fini pensionistici. * L'indennità di mobilità non esclude i benefici previsti per le lavoratrici madri. * La mobilità è incompatibile con i trattamenti pensionistici, specie con il pensionamento anticipato. * Il lavoratore in mobilità può lavorare a tempo parziale o a tempo determinato, ma in tal caso l'indennità viene sospesa ed è obbligatorio darne comunicazione all'INPS. * L'indennità di mobilità non può durare più dell'anzianità del lavoratore presso l'azienda che l'ha licenziato.
Le procedure della mobilità
1. Le imprese, verificate le eccedenze di manodopera, avviano le procedure per la mobilità. * Devono darne comunicazione al Sindacato indicando il numero e la professionalità dei lavoratori eccedenti. * Devono darne comunicazione al Centro per l'Impiego. 2. Dopo le comunicazioni iniziano gli incontri con le Organizzazioni Sindacali per raggiungere un accordo. La contrattazione dovrà fissare i criteri per la scelta dei lavoratori in eccedenza. Si tiene conto dei problemi tecnico produttivi, dei carichi di famiglia, dell'anzianità. 3. Esaurite le procedure preliminari, l'azienda deve comunicare ai lavoratori il licenziamento rispettando i termini di preavviso. Il licenziamento può essere impugnato entro 60 giorni. 4. Il Centro per l'Impiego iscrive i lavoratori presso le liste di mobilità. L'iscrizione nelle liste non assicura automaticamente il diritto all'indennità. Va presentata una specifica domanda entro 68 giorni dalla data del licenziamento. Se la domanda è respinta l'interessato può ricorrere al Comitato Provinciale dell'INPS entro 90 giorni. 5. Nel caso di mobilità giuridica sono i lavoratori a doversi attivare: devono presentare la richiesta di iscrizione nelle liste di mobilità dei Centri per l'Impiego entro 60 giorni dalla data del licenziamento.
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